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Privilegio di Arnolfo III alla Chiesa di S.Gemolo - anno 1095Si tratta del documento storico più antico in cui si parli di S.Gemolo, del suo culto, della chiesa a lui dedicata, della sua tomba; segna l'inizio dell'esperienza monastica della Badia. Fu redatto, dal notaio Aldo, il 2 novembre 1095, in due copie: una per l'Archivio Arcivescovile, l'altra per il monastero di Ganna. La copia originale dell'Archivio Arcivescovile fu più volte studiata e copiata nei secoli (dal Petracio, dal Castelli, dal Sassi, dal Della Croce, dal Muratori, dal Sormani, dal Giulini) ma poi scomparve. Della copia di Ganna si persero quasi subito le tracce fino a quando nel 1900 fu ritrovata nell'archivio della Collegiata di S.Maria di Moncalieri dove era giunta, probabilmente, dall'Abbazia di Fruttuaria cui la Badia di S.Gemolo era stata aggregata verso la metà del XII secolo. Il testo e la traduzione proposti sono quelli pubblicati da M.Frecchiami in Archivio Storico della Badia di S.Gemolo - fasc.III - Varese 1973. |
ImmaginiGruppo di oranti raffigurato nell'affresco della Madonna della Misericordia posto all'interno della Badia di Ganna. Vi si riconosce (il primo a destra con la tonsura e l'abito grigio) Leonardo Sforza Visconti, Abate Commendatario (cioè non residente) della Badia dal 1482 e committente dell'opera.
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Arnulfus sola Dei miseratione Mediolanensis Ecclesie Archiepiscopus. Convenit nostre paternitati pia religione ac beniuola compassione alacri mente poscentium animis assensum impertire.
Ideirco ad nostram auctoritatem pertinet cunctos nostre Ecclesie filios paterno amore diligere, et optate pietatis opem non denegare ex hoc enim lucri potissimus premium apud Deum conditorem omnium promeremur. Quapropter nobis in nostra Mediolanensis Domo, nostrum cardinalium, silicet presbiterorum, diaconorum, subdiaconorum interuento residentibus animarum nostrarum saluti providentes et nostre sancti Gemuli paupercule Ecclesie vigilantes, tam praesentibus quam futuris notum fieri volumus: quod nos cum nostris Ordinariis unanimiter laudauimus quatenus viginti et quattuor denarios, quos homines de bellari, qui vocantur Garlioli presbitero de Arcidiate dabant, duodecim propter duodecim Missas, quas in sancti gemuli ecclesia cantabantur et duodecim propter duodecim prantia deinceps nullo modo dentur. Candele vero que in ipsius Sancti Gemuli festiuitate Ecclesie Sancti Victoris de plebe Arcidiate dabantur propter luminaria, amodo ab alico non exigantur.
Et ne ipsa plebs nostra patiatur detrimentum huius diminutionis, cum nostri Cardinalibus et venerandi viris, scilicet Attone presbitero et Ingizone Judice, et Arderico nostri cangellarii ariprandi germano qui abiecto mundo ad domini omnipotentis servitium ad eandem Sancti Gemuli concurrerant Ecclesiam cum terram emerent, unde annualiter in ipsa plebe duos modios ad sestarium de arciliate unum segetis et unum panici possent nostre canonice de Arcidiate persolvere et quattuor cere pro supradictis candelis eidem Sancti Victoris ecclesie.
Laudauimus etiam ut seruitores ipsius sancti gemuli qui nunc sunt et futuri sunt omni anno mittant nostre matri Ecclesie, videlicet Sancte Marie, duas candelas per unamquamque hebentem unam libram cere que in domini et saluatoris nostri nativitate ardeant super altare sancte marie in nocturna Missa Sancte Anastasie, et peracta Missa perveniant ipse candele in potestate Cimiliarche ipsius Ecclesie.
Volumus etiam ut hii qui nunc vel futuri sunt predicti sancti gemuli cultorespresbiteros et clericos ad Ambrosiamnum cellebrandum officium eligant, vel prepositum aut proirem vel abatem, si quando necesse fuerit. Presbiteri uero de arciliate nulla ratione ad offitium aliquod sine rogatu istorum in ipsa ecclesia sancti gemuli accedere possunt. Consacrationem autem solummodo sine ulla datione et sine ullo interuentu peccunie post illorum electionem nostre mediolanensi ecclesie sicut debemus servamus. Interdicimus etiam ut officiales ipsius Ecclesie Sancti Gemuli officiorum vel seppelitionem in ipsa plebe celebrare non audeant nisi illius defuncti qui illorum elegerint ad sanctum gemulum sepulturam. Homines autem de bellari qui garlioli uocantur que nostre Curie annue persolveredebent, persolveant. Firmamus autem canonica auctoritate et nostra nostrorumque cardinalium ut iam dicti sancti gemuli ecclesia omnino sit libera et absque omnium mortalium conditione aliena seruiat ecclesie. Insuper volumus, laudamus, et ex omnipotentis Dei parte, et Apostolorum Petri et Pauli et beatissimi confessoris ambrosii et omnium sanetorum et nostra qua debemus auctoritate sub excomunicatione inderdicimus et nos nec nostri Successores, neque nostre Ecclesie Cardinales vel aliqua magna parva que persona de bonis que nunc habet prefata sancti gemuli ecclesia vel amodo adipisci potuerit, audeat se intromittere, neque sacrum locum aliquo modo ulla ratione inquietare. Quod si quis huic nostri salubri precepto, maligno spiritu repletus contrarius extiterit sit anathema maranatha, pereat cum Iuda domini proditore Saule et Ionatha non habeat partem cum illo qui pro nobis crucifixus est in Golgotha donec resipisciens ad satisfactionem et congruam penitentiam uenerit et sacratissimum corpus sancti gemuli concurrerit et uenerabilium uirorum deo et sancto gemulo seruientium voluntati satisfeceri.
Quod ut verius credatur, et firmius et a nostris posteris firmum et inconuulsum habeatur hane cartam cum nostris cardinalibus proprii manu firmauimus et nostro sigillo insigniri iussimus. Factum est hoc, ut supra in Domo Sancti Ambrosii, Anno Dominicae Incarnationis Millesimo nonagesimo quinto secundo die mensis nouembris indictione quarta. Unde due cartule uno tenore scripte sunt. |
Arnolfo, Arcivescovo della Chiesa Milanese, per solo merito della Misercordia divina. Si addice alla nostra condizione di Padre l'accondiscendere con scrupolosa coscienza, benevola comprensione e prontezza d'animo, ai desideri di coloro che a noi si rivolgono. E' pure dovere della nostra autorità amare paternamente tutti i figli della nostra Chiesa e non ostacolare ogni sincera ricerca di perfezione; così facendo infatti, noi ci rendiamo degni, presso Dio creatore di ogni cosa, di una particolare ricompensa. Pertanto, risiedendo Noi nella nostra sede milanese, circondati dai nostri cardinali, ossia sacerdoti, diaconi e suddiaconi, con il dovere di provvedere alla salvezza delle anime a Noi affidate e di vigilare pure sulla nostra povera chiesa di S.Gemolo, vogliamo rendere noto in presente e per il futuro, che Noi, con tutti i nostri ordinari, abbiamo approvato unanimamente la soppressione del tributo di ventiquattro denari, che gli abitanti di Bellari, chiamati Garlioli, davano al prevosto di Arcisate, cioè: dodici denari per dodici Messe che si cantavano nella chiesa di S.Gemolo, e altri dodici per altrettanti pranzi. Così pure le candele, per uso liturgico, che nella festa patronale di S.Gemolo si consegnavano alla chiesa di S.Vittore della pieve di Arcisate, non siano più richieste da nessuno. Affinchè però la nostra suddetta pieve non abbia a soffrire svantaggi a causa di questa soppressione, Noi, unitamente ai nostri cardinali ed i rispettabili signori Atto sacerdote, Ingizio giudice ed Arderico, fratello del nostro cancelliere Ariprando, i quali abbandonato il mondo per donarsi al servizio di Dio onnipotente, si sono rifugiati presso la suddetta chiesa di S.Gemolo, abbiamo approvato l'acquisto di una porzione di terra, il cui reddito sia tale da permettere loro la consegna annuale, alla nostra pieve e canonica di Arcisate, di un moggio di frumento ed un altro di panico, a misura di sestario in uso ad Arcisate e di quattro libre di cera, al posto delle precedenti candele, sempre alla stessa chiesa. Approviamo pure, per coloro che oggi si trovano ed in futuro si troveranno al servizio di S.Gemolo, l'invio annuale, alla nostra chiesa matrice di S.Maria, di due candele di cera, del peso di una libbra ciascuna, che dovranno ardere nel giorno Natalizio del Signore Nostro Salvatore sull'altare di S.Maria nella Messa notturna di S.Anastasia; terminata la quale saranno messe a disposizione del Cimiliarca della stessa chiesa. Prescriviamo inoltre che i presenti e futuri cultori di detto Santo debbano scegliere dei sacerdoti e dei chierici, oppure un preposito, priore o abate, secondo le opportune necessità, con l'obbligo di celebrare in rito ambrosiano. I sacerdoti di Arcisate pertanto, per nessuna ragione, pretendano di accedere alle cerimonie nella suddetta chiesa di S.Gemolo, a meno di esservi da quelli invitati. Riserviamo inoltre, com'è nostro dovere, la loro consacrazione alla nostra Chiesa milanese, dopo regolare elezione, esente da ogni simonia. Proibiamo pure ai suddetti officiali di S.Gemolo di celebrare qualsiasi cerimonia o funerale nella stessa pieve, salvo il caso di scelta spontanea della sepoltura presso S.Gemolo da parte di qualche fedele. Gli abitanti di Bellari, chiamati Garlioli, paghino annualmente alla nostra Curia ciò che devono. Stabiliamo infine con autorità canonica, nostra e di tutti i nostri ordinari, che la chiesa del suddetto S.Gemolo goda di piena libertà al servizio della Chiesa, senza interferenze di qualsiasi altra persona. A conclusione vogliamo, approviamo e, in nome di Dio onnipotente, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, del Beatissimo Confessore Ambrogio, di tutti i Santi ed anche per nostro dovere di autorità, proibiamo sotto pena di scomunica a noi stessi, ai nostri successori, ai cardinali della nostra chiesa, e a qualsiasi importante o modesta persona, di immischiarsi nel possesso dei beni attuali della suddetta chiesa di S.Gemolo e di quelli che ancora saranno annessi, e per nessun motivo ed in nessun modo di molestare il sacro luogo. Che se qualcuno, pervaso dallo spirito maligno, si mostrerà ribelle a questo nostro salutare precetto, sia anatemizzato, perisca con Giuda traditore del Signore, con Saulo, con Gionata, non partecipi del regno di Colui che per noi è stato crocifisso sul Golgota, finchè, pentito, non abbia reso soddisfazione con congrua penitenza e, recandosi presso il corpo santissimo di S.Gemolo, non si sia sottomesso alla volontà dei servitori di Dio e di S.Gemolo. E affinchè tutto ciò sia ritenuto più vero, più certo e dai nostri posteri confermato ed incontestato, Noi abbiamo firmato di nostra mano questo documento, unitamente ai nostri cardinali, e l'abbiamo autenticato col nostro sigillo. Questo atto è stato compilato, come sopra si è detto, nella nostra sede ambrosiana, nell'anno millenovantacinque dalla Incarnazione del Signore, nel giorno due novembre, indizione quarta. Pertanto si sono stilate due pergamene dello stesso tenore. |
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